[notice animation_delay=”0″ animate=”” ]OFFERTA: DRONE MAVIC MINI + PRATICHE ENAC[/notice]
Il drone Dji Mavic Mini pesa 249 grammi in ordine di volo. I paraeliche originali compresi nella versione “Fly more combo” pesano 47 grammi. Il peso totale con paraeliche è pari a 296 grammi, inferiore a 300 grammi, dunque dichiarabile “inoffensivo”. Non serve nessuna tipologia di corso piloti droni.
L’offerta prevede l’assistenza per il riconoscimento del drone presso ENAC. E’ esclusa dall’offerta la tariffa Enac N43.
* Cenni Normativi Regolamento ENAC
Il drone Dji Mavic Mini dotato di paraeliche originali Dji, risulta conforme all’art.12 comma 5 del regolamento “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” ed.2 del 16 luglio 2015 e successivo emendamento 1 del 21/12/2015 emanato da Enac.
ART.12 COMMA 5
“Le operazioni specializzate condotte con APR di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg con parti rotanti protette da impatto accidentale e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi. Il pilota, al quale non è richiesto il possesso di un Attestato secondo quanto previsto al successivo art. 21, deve comunque garantire che le operazioni siano svolte in osservanza delle regole di circolazione definite nella Sezione V.”
Le uniche limitazioni normative sono le seguenti:
ART.12 COMMA 2
In aderenza con quanto disposto all’art. 10, comma 7 del presente Regolamento, è proibito il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone.
SEZIONE V – REGOLE DI CIRCOLAZIONE E UTILIZZO DELLO SPAZIO AEREO ART.24 – OPERAZIONI IN VLOS
1. Nelle operazioni in VLOS il pilota deve essere in grado di mantenere il contatto visivo diretto con l’APR, in maniera tale da monitorarne il profilo di volo nei riguardi di altri aeromobili, persone, imbarcazioni, veicoli e infrastrutture allo scopo di evitare le collisioni.
2. Le operazioni in VLOS sono consentite, di giorno, fino ad un’altezza massima di 150 m AGL e fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 500 m, e devono essere condotte in modo sicuro e senza arrecare danni a terzi. Distanze e altezze superiori possono essere valutate e, se del caso, autorizzate dall’ENAC a seguito della presentazione di adeguata valutazione del rischio da parte dell’operatore SAPR.
3. In caso di perdita del contatto visivo del SAPR, entro i limiti orizzontali e verticali consentiti, il pilota deve terminare il volo il prima possibile.
4. Ad eccezione di quanto prescritto nel successivo comma 6, le operazioni dei SAPR non possono essere condotte:
a) all’interno dell’ATZ di un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo ed atterraggio oppure ad una distanza inferiore a 5 km dall’aeroporto (ARP o coordinate geografiche pubblicate), laddove non sia istituita una ATZ a protezione del traffico di aeroporto;
b) all’interno dei CTR, fatto salvo quanto riportato nel successivo comma 5;
c) all’interno delle aree regolamentate attive e delle aree proibite.
5. Le operazioni dei SAPR all’interno dei CTR sono consentite esclusivamente ai sistemi con mezzi aerei di massa operativa al decollo minore di 25 kg, fino ad un’altezza massima di 70 m AGL e fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 200 m. Nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo e atterraggio oltre i limiti dell’ATZ e fino a 15 km dall’aeroporto, il limite di altezza è fissato a 30 m AGL.
Per consultare l’intera normativa Enac, visitare il sito www.enac.gov.it.
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